UNITÀ IMMOBILIARE FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE
Con
la
pubblicazione
in
gazzetta,
la
legge
di
bilancio
per
il
2021
è
perfettamente
operativa
(Legge
30
dicembre
2020, n. 178 - Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322).
Nei commi da 66 a 75 interviene sulla normativa del Superbonus 110 (art.119 legge 77/2020).
In
questo
articolo
esamineremo
un
punto
molto
discusso
dell’art
119
e
cioè
cosa
debba
intendersi
per
“unità
immobiliare
situata
all’interno
di
edifici
plurifamiliari
che
sia
funzionalmente
indipendente
e
disponga
di
uno
o più accessi autonomi dall’esterno” (comma 1 lettera a art.119 legge 77/2020).
Sull’argomento il legislatore era già intervenuto indicando che
“Ai
fini
del
presente
articolo,
per
‘accesso
autonomo
dall’esterno’
si
intende
un
accesso
indipendente,
non
comune
ad
altre
unità
immobiliari,
chiuso
da
cancello
o
portone
d’ingresso
che
consenta
l’accesso
dalla
strada
o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. (legge 13/10/2020 n 126) “
Al
comma
66
lettera
b,
la
legge
di
bilancio
interviene
ulteriormente
e
prevede
che
“Un’unità
immobiliare
può
ritenersi
“funzionalmente
indipendente”
qualora
sia
dotata
di
almeno
tre
delle
seguenti
installazioni
o
manufatti
di
proprietà
esclusiva:
impianti
per
l’approvvigionamento
idrico;
impianti
per
il
gas;
impianti
per
l’energia
elettrica; impianto di climatizzazione invernale “;
Con
quest’ultima
indicazione
il
legislatore
ha
fornito
un
criterio
svincolato
da
quello
precedentemente
introdotto
legato
all’ingresso
indipendente
ma
non
sostitutivo.
Nella
scelta
di
come
operare
potrà
usarsi
sia
il
criterio
dell’ingresso
indipendente
che
quello
degli
impianti
indipendenti.
Riferendoci
al
nuovo
criterio
introdotto,
nella
forma
in
cui
è
scritto,
potrebbe
sembrare
condizione
necessaria
e
sufficiente
per
essere
considerata
funzionalmente
indipendente
che
l’unità
immobiliare
abbia
almeno
tre
delle
quattro
caratteristiche sotto elencate di proprietà esclusiva:
•
impianti per l’approvvigionamento idrico;
•
impianti per il gas;
•
impianti per l’energia elettrica;
•
impianto di climatizzazione invernale;
Anzitutto
va
notato
che
per
i
primi
tre
il
legislatore
usa
il
termine
“impianti”
al
plurale
intendendo
che
qualora
fossero
presenti
più
impianti
con
la
medesima
funzione tutti nel loro insieme devono essere di proprietà esclusiva.
La
parola
“impianto”
indica
l’insieme
dei
componenti
che
lo
costituiscono
e,
quindi,
non
deve
sembrare
affatto
scontato
che
tutti
questi
componenti
siano
di
proprietà esclusiva.
Un impianto inizia dal punto in cui l’ente erogatore del servizio fornisce l’utenza e termina al punto in cui l’utente fruisce del bene fornito.
L’impianto
di
approvvigionamento
idrico
(e
non
l’impianto
idrico
che
comprenderebbe
anche
il
conferimento
in
fognatura
e
nemmeno
l’impianto
di
distribuzione
idrica
che
comprende
la
rete
interna)
inizia
dal
punto
in
cui
l’acquedotto
allaccia
l’unità
immobiliare
con
il
contatore
di
erogazione.
Dunque
è
direttamente
l’acquedotto
il
fornitore
e
ci
sarà
una
bolletta
intestata
al
proprietario
dell’unità
immobiliare
per
quella
specifica
fornitura.
Dal
punto
di
allaccio
tutte le tubazioni e eventuali vasche di accumulo, devono essere di proprietà esclusiva e non devono servire altre unità abitative di proprietà diversa.
Per
l’impianto
del
gas
vale
la
stessa
regola
e
partendo
dal
contatore
del
gas
dell’ente
fornitore
ogni
altro
elemento
a
valle
deve
essere
di
proprietà
esclusiva,
compresa l’eventuale canalizzazione per lo smaltimento dei vapori della cappa.
Così
pure
per
l’impianto
elettrico
ma
con
un
ulteriore
elemento
da
considerare:
i
cavi
che
dal
contatore
raggiungono
l’unità
immobiliare
devono
viaggiare
in
cavidotti di proprietà esclusiva che non devono contenere cavi di altre utenze.
Per
l’impianto
di
climatizzazione
invernale
bisogna
tenere
in
conto
che
anche
lo
smaltimento
dei
fumi
ne
fa
parte
e
non
può
riversarsi
in
una
canalizzazione
comune. Non potrà mai trattarsi di un impianto centralizzato che serve singole unità immobiliari (anche aria-aria).
Spetterà al tecnico incaricato verificare tutte queste condizioni per potere definire l’esistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo.
Sull’argomento
l’Agenzia
delle
Entrate
ha
subito
indicato
che
in
ogni
caso
l’immobile
deve
avere
un
ingresso
indipendente
e
che
la
specificazione
riguarda
una modalità aggiuntiva di definizione.